TITOLO I
Natura - Costituzione - Denominazione – Sede
Art. 1 – E’ costituita la “Confraternita di San Rocco” eretta nella Diocesi di Avezzano con Decreto vescovile in data ___________________________.
Art. 2 – La Confraternita di San Rocco è un’Associazione Ecclesiale Pubblica, costituita da Fedeli cattolici laici e operante nel territorio della Diocesi, sotto la giurisdizione dell’Ordinario.
Art. 3 – Essa è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in quanto ha fine di culto ed è iscritta al n. 427 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di L’Aquila.
Art. 4 – Essa ha sede in Avezzano (AQ), presso la parrocchia Sacro Cuore in San Rocco in via Aquila, 54.
TITOLO II
Scopo
Art. 5 L’Associazione ha come scopo di promuovere nei Confratelli una più intensa vita cristiana mediante la speciale devozione a San Rocco.
In particolare essa si propone di:
- costituire un gruppo ecclesiale che faciliti, con l’aiuto e la protezione di San Rocco, la gioiosa esperienza della fede vissuta e della fratellanza evangelica;
- animare le celebrazioni liturgiche e devozionali in onore di San Rocco ricorrenti nell’anno liturgico:
- Triduo in preparazione alla Festa,
- Festa di San Rocco,
- Feste Patronali
- sensibilizzare i Confratelli alla santificazione del “Giorno del Signore” mediante la partecipazione assidua e devota alla S. Messa domenicale, sì da essere di esempio a tutti i Fedeli della Parrocchia;
- promuovere iniziative di carattere culturale e caritativo;
- impegnare i Confratelli nell’opera di apostolato sia in ambito parrocchiale che diocesano;
- promuovere incontri formativi, soprattutto nei “Tempi forti” (Avvento e Quaresima) nonché pellegrinaggi e giornate di Ritiri spirituali;
- collaborare alla organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni del culto pubblico e della religiosità popolare.
- La Confraternita per realizzare il suo fine di religione e di culto può svolgere qualsiasi attività che sia ritenuta opportuna e connessa con il fine istituzionale.
TITOLO III
Ammissione – Dimissione
Art. 6 – Il numero dei Confratelli è illimitato.
Art. 7 – Per essere ammessi alla Confraternita è richiesto di:
- aver compiuto i 18 anni di età;
- avere buona condotta morale, religiosa e civile (come previsto nel can. 316 del CJC);
- impegnarsi a partecipare alle sacre celebrazioni e all’osservanza delle norme statutarie;
- presentare la domanda scritta al Consiglio Direttivo.
Spetta al Consiglio Direttivo, sentito il parere del Cappellano, deliberare circa l’accoglimento o il diniego delle richieste di ammissione.
Alla Confraternita possono essere ammessi sia uomini che donne, a meno che consuetudini o disposizioni vigenti nell’ambito della comunità ecclesiale locale non stabiliscano diversamente.
I Confratelli abbiano presente quanto previsto nel Codice di Diritto Canonico riguardo ai Laici e alle Associazioni (canoni da 204 a 231 e da 298 a 329 del CJC).
Art. 8La solenne celebrazione annuale per l’ammissione del nuovo Confratello e per la rinnovazione degli impegni associativi ha luogo nella chiesa parrocchiale il giorno 16 Agosto Festa di San Rocco. Sarà presieduta ordinariamente dal Cappellano o, per delega, da altro Ecclesiastico e si svolgerà secondo il rito predisposto dall’Ufficio liturgico diocesano.
Art. 9 Le insegne della Confraternita sono lo stendardo con l’effigie di San Rocco e l’abito costituito da: veste verde, cingolo verde, mantella nera e dalla fascia verde recante l’immagine di San Rocco. La benedizione e la consegna della fascia avverrà una volta all’anno nel corso della suddetta Celebrazione.
Art. 10Il tempo utile per presentare le richieste di adesione alla Confraternita va dal 1 Gennaio al 16 Agosto di ogni anno. Dal 1 Gennaio al 16 Agosto di ogni anno gli aspiranti a diventare Confratelli (i Novizi) parteciperanno ad incontri finalizzati alla conoscenza dello Statuto e dell’Associazione nonché alla formazione spirituale.
Art. 11 – Al fine di rinsaldare lo spirito di appartenenza alla Confraternita, è raccomandabile organizzare ogni anno una speciale Celebrazione per la “Rinnovazione annuale degl’impegni associativi”. Con la partecipazione ad essa il Confratello esprime pubblicamente il desiderio di continuare a far parte della Confraternita. Al termine verrà consegnata a ciascun partecipante un’ “Immagine-ricordo”. Il Confratello che, pur volendo partecipare, fosse impossibilitato/a – per malattia, età avanzata, turni di lavoro o per altri gravi motivi – a presenziare alla suddetta Celebrazione ne informi il Priore. Il Confratello, appena possibile, ritirerà personalmente l’“Immagine-ricordo” annuale. In caso di impedimento prolungato, verrà consegnata a domicilio dal Priore o da un Confratello da lui delegato.
L’assenza ingiustificata a tale Celebrazione costituisce una grave mancanza. Il Priore abbia cura di incontrare il Confratello assente e di colloquiare con lui circa le ragioni della sua mancata partecipazione. Qualora tale assenza si ripeta per due anni consecutivi potrà essere interpretata dal Consiglio Direttivo, se unita ad abituale inosservanza degl’impegni statutari, come tacita volontà di dimissione dall’Associazione. In tal caso il Consiglio Direttivo prenderà atto di tale volontaria dimissione dell’aggregato e lo dichiarerà decaduto dallo stato di confratello.
Art. 12 – Nel caso si rendano necessarie, le sanzioni disciplinari sono: l’Ammonizione e la Dimissione.
- L’ Ammonizione consiste in un’esortazione, verbale o scritta, rivolta dal Priore al Confratello per ripetute inadempienze degli impegni associativi;
- La Dimissione è la sanzione che fa perdere lo stato di Confratello all’aggregato.
Art. 13 – I soci cessano di appartenere alla Confraternita:
- per dimissione volontaria esplicita o implicita: i confratelli vengono considerati implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per due anni e mancato pagamento della quota annuale;
- per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo, a motivo di comportamenti gravemente nocivi alla vita dell’associazione o al conseguimento dei suoi fini istituzionali.
Avverso la Dimissione deliberata è ammesso, entro tempi brevi, il Ricorso scritto all’Ordinario Diocesano che darà il proprio parere in merito.
Art. 14 L’Ordinario Diocesano può, a norma del can. 318 §1, nominare un Commissario che governa la Confraternita con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in sostituzione degli Organi statutari.
Art. 15 - Ciascun Confratello è tenuto a versare annualmente all’Associazione, per l’attività della stessa, una quota stabilita dall’Assemblea Generale.
TITOLO IV
Organi Direttivi e Amministrativi
Art. 16 – Gli Organi della Confraternita sono:
- l’Assemblea Generale,
- il Consiglio Direttivo,
- il Priore,
- Collegio dei Revisori contabili.
All’interno di tali Organi qualsiasi carica è ricoperta a titolo puramente gratuito, cioè senza alcun compenso con valore di corrispettivo, salvo il rimborso delle eventuali e documentate spese sostenute.
Art. 17 – L’Assemblea Generale, composta da tutti i Confratelli regolarmente associati, è il massimo organo deliberativo della Confraternita. Essa viene convocata normalmente due volte all’anno e ogniqualvolta lo stabilisca il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta almeno un quinto dei Confratelli o dall’Ordinario Diocesano.
E’ compito dell’Assemblea:
- offrire a tutti i Confratelli l’opportunità di esprimere osservazioni o formulare proposte per il buon andamento della Confraternita.
- approvare annualmente il Preventivo e il Rendiconto,
- eleggere il Priore e i Membri del Consiglio Direttivo,
- eleggere i Membri del Collegio dei Revisori Contabili,
- programmare attività ed iniziative straordinarie,
- proporre all’approvazione dell’Ordinario Diocesano lo Statuto ed eventuali aggiunte,
- approvare il Regolamento o eventuali modifiche,
- approvare atti amministrativi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo (Cfr Artt. 40 - 45 del presente Statuto).
Art. 18 - L’Assemblea Generale è valida se è stata regolarmente convocata, se il numero dei Confratelli presenti è pari o superiore, in prima convocazione, alla metà degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. E’ inoltre richiesta la presenza dell’Assistente ecclesiastico o di un Sacerdote delegato dallo stesso o dall’Ordinario Diocesano.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza delle presenti; in caso di parità prevale il voto espresso dal Priore o da chi lo rappresenta per delega.
L’Assemblea, salvo quanto previsto negli artt. 29 e 31 del presente Statuto, è presieduta dal Priore o, in sua assenza, dal Vice-Priore.
Le convocazioni devono esser fatte con preavviso e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Di ogni Assemblea si rediga il verbale, su apposito registro, firmato dalla Presidente, dal Cappellano e dal Segretario.
Art. 19 – Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici ( in numero dispari) Membri:
- Priore
- Vice-Priore,
- Maestro dei Novizi,
- Cassiere,
- Segretario,
- Consiglieri …..
Art. 20 – Il Priore e gli altri Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, sono rieleggibili per un secondo triennio consecutivo. Successivamente possono essere rieletti solo dopo l’intervallo di almeno un triennio. In casi particolari possono essere “postulati” secondo le norme del CJC (Artt. 180 – 183). I suddetti altri Componenti del Consiglio Direttivo sono però eleggibili per la carica di Priore.
Art. 21 – Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- deliberare sulle attività e iniziative ordinarie,
- deliberare su tutti gli atti di ordinaria amministrazione,
- deliberare circa l’annuale preventivo di spesa e rendiconto,
- deliberare sulle richieste di adesioni alla Confraternita e su eventuali dimissioni dalla stessa,
- proporre all’approvazione dell’Assemblea lo Statuto e il Regolamento o eventuali rispettive modifiche,
- ascoltare eventuali osservazioni o proposte dei Confratelli e deliberare in merito,
- deliberare su qualsiasi atto o materia che non siano riservati all’Assemblea.
Art. 22 - Il Consiglio Direttivo si riunisce abitualmente ogni due mesi e ogniqualvolta il Priore lo giudichi necessario.
Il Consiglio è validamente costituito quando è stato regolarmente convocato, è presieduto dal Priore o, se questi è impossibilitato, dal Vice-Priore, ed è presente la maggioranza dei Componenti.
Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Priore.
Di ogni riunione si rediga il verbale, su apposito registro, firmato dal Priore, dal Cappellano e dal Segretario.
Art. 23 - Il Priore o, in sostituzione, il Vice-Priore
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo,
- convoca e presiede l’Assemblea Generale,
- cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale,
- consegna ufficialmente la veste o la fascia e ai nuovi Confratelli,
- consegna l’immagine-ricordo annuale ai Confratelli,
- ha la rappresentanza legale della Confraternita,
- provvede ai rapporti con l’Autorità ecclesiastica (Parroco e Ordinario Diocesano) e civile nonché con altri Enti, Associazioni o Movimenti ecclesiali.
Art. 24 – Il Maestro dei Novizi:
- deve avere una vita esemplare, specialmente per la pratica religiosa;
- collabora attivamente con il Cappellano nella formazione religiosa dei confratelli;
- esortare i novizi a partecipare gli incontri formativi;
- al termine del noviziato formula, secondo coscienza, il suo giudizio su ciascun novizio al Consiglio Direttivo che, sentito anche il parere del Cappellano, delibera circa l’ammissione del novizio alla Confraternita.
Art. 25 – Il Cassiere
- raccoglie le quote annuali di adesione,
- cura la contabilità ordinaria,
- predispone il preventivo e di rendiconto annuali,
- cura la tenuta dei depositi postali o bancari.
Art. 26 – Il Segretario
- provvede alla stesura e al recapito delle lettere di convocazione dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo,
- cura la raccolta delle richieste di adesione da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo,
- redige il verbale di ogni riunione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale.
- conserva il libro dei Soci, dei Verbali e l’archivio della Confraternita.
Art. 27 - Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre Membri. Il Collegio:
- provvede al riscontro della gestione finanziaria,
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,
- effettua periodiche verifiche di cassa
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Confratelli senza diritto di voto.
- dura in carica tre anni e i suoi Membri sono rieleggibili per un triennio consecutivo; successivamente possono essere rieletti solo dopo l’intervallo di almeno un triennio.
Art. 28 - Tenuto conto delle finalità dell’Associazione, qualora un Membro degli Organi della stessa dovesse essere giudicato colpevole con sentenza di condanna per un delitto colposo da un tribunale civile o incorrere in una censura prevista nel Diritto Canonico decadrà dalla carica.
Art. 29- L’Assistente ecclesiastico o Cappellano nominato dall’Ordinario Diocesano (cann. 564-565 del CJC), ha la cura pastorale dei Confratelli.
Egli curerà con grande attenzione di armonizzare la vita dell’Associazione con l’attività di altri Gruppi e Associazioni ecclesiali presenti in Parrocchia.
L’Assistente partecipa di diritto all’Assemblea Generale e alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma non di voto, e presiede le votazioni per il rinnovo delle cariche. Il mancato invito del Cappellano o la sua esclusione comporta la nullità sia dell’Assemblea che della riunione del Consiglio Direttivo.
TITOLO V
Elezioni del Consiglio Direttivo
e dei Revisori dei conti
Art. 30 L’Assemblea per eleggere il Consiglio Direttivo – alla scadenza del suo mandato o per dimissione di tutti i Componenti o anche per avvenuto scioglimento da parte dell’Ordinario – viene convocata dal Priore uscente o da chi ne esercita legittimamente le funzioni.
Art. 31 Le operazioni di voto saranno effettuate in un giorno e in un orario – fissati dal Consiglio Direttivo – che consentano la partecipazione del maggior numero possibile di Confratelli.
Questi sentiranno il dovere di prescegliere quei membri che risultino più degni e meritevoli per capacità umane, per esemplarità di vita cristiana e assiduità alle celebrazioni e riunioni nonché per la loro disponibilità a dedicare tempo alla vita della Confraternita e ad impegnarsi fattivamente nelle varie attività o iniziative.
La presidenza della suddetta Assemblea elettorale e del seggio elettorale spetta al Cappellano o ad altro Ecclesiastico delegato dall’Ordinario, pena la illegittimità delle votazioni.
Art. 32 Primo atto dell’Assemblea è la scelta, per alzata di mano, di due Scrutatori e di un Segretario di seggio. Quest’ultimo verbalizzerà scrupolosamente lo svolgimento della riunione e i risultati delle votazioni.
Art. 33 Tutti i Confratelli sono elettori ed eleggibili come Revisori dei conti. Sono eleggibili come Consiglieri i Confratelli iscritti da almeno tre anni e non dichiarati decaduti. Questi ultimi Confratelli sono anche eleggibili alla carica di Priore, fatta eccezione di quelli che “occupano compiti direttivi nei partiti politici” (Can. 317, §4 del CJC). I Confratelli eleggibili hanno il diritto di dichiarare la propria disponibilità ad assumere una delle cariche sopra nominate. Non è consentito presentare più liste di candidati né farsi rappresentare per delega.
Art. 34 Il Confratello che si dichiara disponibile ad accettare una delle suddette cariche (Priore, Consigliere, Revisore dei conti) deve darne comunicazione scritta al Priore uscente entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo. Il candidato alla carica di Priore può presentare la propria disponibilità anche per la carica di Consigliere. Nel caso risulti eletto in ambedue dovrà optare per una di esse. Il Priore uscente provvederà a compilare – in tempo utile e secondo l’ordine alfabetico per cognome – le tre liste dei candidati alle suddette cariche e ad esporle nel luogo dove si svolgeranno le elezioni.
E’ comunque consentito – se previsto nel Regolamento proprio della Confraternita – presentare la candidatura nel corso della stessa Assemblea elettorale.
Art. 35 Le cariche da eleggere sono: il Priore, gli altri Membri del Consiglio Direttivo (da quattro a dieci, in numero pari), tre Revisori dei conti.Il voto deve essere libero e segreto. Non è consentito votare per procura né per alzata di mano.
Sulle relative tre schede da consegnare ad ogni elettore saranno riportati, in ordine alfabetico per cognome, gli elenchi dei rispettivi candidati. Egli potrà esprimere – contrassegnando la casella corrispondente – una sola preferenza per il Priore, fino a cinque per i Consiglieri, fino a tre per i Revisori dei conti. Le schede devono essere vidimate dal Presidente del seggio, pena la non validità delle stesse.
Art. 36 Il Presidente del seggio, a chiusura delle operazioni di voto, dà inizio allo scrutinio. Risulteranno eletti quanti avranno raggiunto il maggior numero dei voti espressi. A parità di voti venga eletto chi ha più anzianità di iscrizione alla Confraternita e, ulteriormente, chi ha maggiore età.
Art. 37 Al termine dello scrutinio il Presidente di seggio proclamerà i nominativi degli eletti. Successivamente, entro tempi brevi, il Priore procederà all’assegnazione delle cariche di Vice Priore, Maestro dei Novizi, Cassiere, Segretario.
Art. 38 In caso di dimissioni o morte di uno dei membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori Contabili, subentra il primo dei non eletti e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio o del Collegio. In mancanza di questi, il Consiglio sceglie il Confratello o la Consorella che abbia i requisiti sopra previsti per i candidati.
Art. 39 Il Priore neoeletto avrà cura di inviare copia del verbale – firmato dal Presidente di Seggio e dal Segretario – all’Ordinario Diocesano cui spetta l’approvazione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio entrerà in carica soltanto dopo aver ottenuto tale approvazione (Cfr Can. 317 § 1 del CJC).
TITOLO VI
Amministrazione
Art. 40 La Confraternita cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria dei propri beni immobili o finanziari. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria, pena l’invalidità degli atti stessi , l’approvazione dell’Ordinario Diocesano. Questi concederà o negherà l’assenso dopo aver sentito il parere del CAE (Consiglio Diocesano per gli Affari Economici).
Art. 41 Sono considerati atti di straordinaria amministrazione:
- l’acquisizione di un bene stabile (per acquisto, donazione, testamento o altro titolo),
- l’alienazione di beni immobili (vendita, permuta, donazione),
- ogni atto che, intaccando il patrimonio dell'ente, ne peggiora la condizione, come:
- la rinuncia a donazioni, eredità, diritti;
- la costituzione di rendite perpetue;
- l'accensione di debiti di qualsiasi tipo presso istituti bancari (mutui, aperture di credito,ecc.) o presso privati (compresi i prestiti dello stesso legale rappresentante all'ente);
- l'emissione di cambiali o avalli di esse;
- la concessione di prestiti a terzi.
- la cessione in uso a qualsiasi titolo (anche di comodato o locazione) o la mutazione d'uso di beni immobili;
- l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.
Art. 42 “Per l’alienazione dei beni si richiede inoltre:
- una giusta causa, quale la necessità urgente, l’utilità palese, la pietà, la carità o altra grave ragione pastorale;
- la stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto” (CJC, can. 1293, §1.)
Art. 43 Per interventi finalizzati a modifiche, ristrutturazioni o a restauro conservativo degli edifici è richiesto il nulla osta degli Uffici di Curia preposti al settore.
Art. 44 Il Cassiere registri accuratamente sul libro contabile le voci di entrata e di uscita, corredandole di ogni possibile documentazione (fatture, ricevute, scontrini, dichiarazioni, ecc).
Art. 45 Annualmente sia presentato il resoconto dettagliato e documentato all’Assemblea e ne sia inviata copia alla Curia Vescovile. (Cfr Cann. 319 e 1287 del CJC).
Art. 46 Ogni Confraternita abbia un libro dei Verbali debitamente rilegato, con pagine contrassegnate da numero progressivo, e sia opportunamente conservato.
TITOLO VII
Soppressione – Norme Generali
Art. 47 In caso di estinzione della Confraternita con decreto dell’Ordinario i documenti e tutto il patrimonio saranno devoluti alla parrocchia o ad altro ente ecclesiastico.
Art. 48 Durante la vita della Confraternita è rigorosamente vietato distribuire ai Confratelli, anche in modo indiretto, utili di avanzi o di gestione, riserve o capitali.
Art. 49 Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle norme di Diritto Canonico e della Legge italiana.
|